UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale  27  luglio  1944,  n.
159, sulle sanzioni contro il fascismo; 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
  Visto decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58: 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro Segretario di  Stato  per  la  pubblica
istruzione; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono sottoposti  ad  epurazione  i  membri  delle  accademie  degli
istituti e delle associazioni di scienze, lettere ed arti  legalmente
riconosciuti. 
 
  Il Ministro per la pubblica istruzione, sentita una commissione  di
membri accademici nominati con suo decreto  in  base  a  desiguazioni
fatte dal presidente o dal commissario dell'ente nel  quale  si  deve
procedere alla epurazione,  stabilisce,  con  giudizio  definitivo  e
insindacabile, quali membri debbano essere radiati,  sia  per  essere
entrati a far parte dell'ente senza titoli  adeguati,  sia  per  aver
tenuto durante il periodo  fascista  una  condotta  non  conforme  al
prestigio  accademico,   tenendo   particolare   conto   della   loro
partecipazione ad accademie o istituti creati dal regime  fascista  o
ad esso ispirati. 
 
  Il provvedimento di radiazione dei membri delle accademie  e  degli
enti culturali designati per la epurazione e' adottato con le  stesse
formalita' del provvedimento con il quale essi furono nominati.